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Neugierde
MUOVERSI IN CITTA'
Ogni chilometro che un auto percorre in ambiente urbano, con diverse partenze a freddo, emette in atmosfera circa 2 grammi di anidride carbonica (CO 2), gas di scarico tra i principali responsabili del riscaldamento del pianeta.
La bicicletta , nei percorsi urbani non superiori a 5 KM è il mezzo piu' rapido dell' automobile, addirittura, quando il traffico è molto intenso, è anche il mezzo piu' conveniente anche per le distanze superiori ai 8 - 9 km.
I danesi e gli olandesi percorrono circa mille chilometri l'anno in bici mentre gli italiani appena 150.
Il maggior deterrente per non utilizzare la bici è il clima, si utilizza solo se è una bella giornata!
ma allora se nel nord europa piove piu' spesso e la temperatura è molto piu' bassa perche' noi...
www.dcf.dk/ecf/
www.aevv.egwa.org
www.eurocities.org

CODICE DELLA STRADA
decreto legislativo del Governo n° 285 del 30/04/1992

Art. 50 Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici , nonchè:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati
3. Le disposizioni previste nelle lettere b ) e c ) del comma 1 non si applicano ai velocipiedi quando sono usati durante competizioni sportive.

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L' uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. (Appendice 4 Art. 377 - I velocipiedi sprovvisti o mancanti degli dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano ).
2. Ad eccezione dei velocipiedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall' illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

Art. 182 Circolazione dei velocipiedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell' altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima liberta, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralco o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipiede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all' articolo 68, comma 5.
6. I velocipiedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest' ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipiedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.


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