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Miganibikes Riccione

Curiosità
Il tribunale di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2007, ha legittimato una prassi invero diffusa: quella di attraversare la strada in sella a una bici utilizzando le strisce pedonali. In questa ipotesi, il giudice emiliano ha ritenuto che debba applicarsi il primo comma dell' articolo 2.054 codice civile, considerando assimilabile il conducente della bici a un semplice pedone.


MUOVERSI IN CITTA'
Ogni chilometro che un auto percorre in ambiente urbano, con diverse partenze a freddo, emette in atmosfera circa 2 grammi di anidride carbonica (CO 2), gas di scarico tra i principali responsabili del riscaldamento del pianeta.
La bicicletta , nei percorsi urbani non superiori a 5 KM è il mezzo piu' rapido dell' automobile, addirittura, quando il traffico è molto intenso, è anche il mezzo piu' conveniente anche per le distanze superiori ai 8 - 9 km.
I danesi e gli olandesi percorrono circa mille chilometri l'anno in bici mentre gli italiani appena 150.
Il maggior deterrente per non utilizzare la bici è il clima, si utilizza solo se è una bella giornata!
ma allora se nel nord europa piove piu' spesso e la temperatura è molto piu' bassa perche' noi...
www.dcf.dk/ecf/
www.aevv.egwa.org
www.eurocities.org

CODICE DELLA STRADA
decreto legislativo del Governo n° 285 del 30/04/1992

Art. 50 Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici , nonchè:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati
3. Le disposizioni previste nelle lettere b ) e c ) del comma 1 non si applicano ai velocipiedi quando sono usati durante competizioni sportive.

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L' uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. (Appendice 4 Art. 377 - I velocipiedi sprovvisti o mancanti degli dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano ).
2. Ad eccezione dei velocipiedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall' illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

Art. 182 Circolazione dei velocipiedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell' altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima liberta, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralco o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipiede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all' articolo 68, comma 5.
6. I velocipiedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest' ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipiedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.


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